Nel settore degli investimenti, gli ALS prevedono che gli investitori di una parte contraente abbiano il diritto di fondare o acquisire una società nell’altra parte contraente, sostanzialmente alle stesse condizioni valide per gli investitori nazionali. I corrispondenti obblighi per i settori dei servizi rientrano nel tipo di prestazione «presenza commerciale», nel capitolo sugli scambi di servizi. La protezione degli investimenti è generalmente regolamentata negli accordi bilaterali di protezione degli investimenti e non negli ALS.
Per i loro investimenti, spesso a lunghissimo termine, gli investitori attivi a livello internazionale dipendono da condizioni quadro il più possibile stabili, sicure e prevedibili. In vista di una decisione d’investimento, le imprese non tengono conto soltanto delle dimensioni del mercato, delle infrastrutture, ecc., ma valutano anche la certezza giuridica supplementare garantita dai trattati internazionali (accordi di protezione degli investimenti, ALS, accordi sulle doppie imposizioni). Il commercio e gli investimenti sono strettamente interconnessi. La riduzione dei dazi in uno Stato partner di libero scambio aumenta anche l’attrattiva della Svizzera come piazza d’investimento. Tuttavia, nel quadro delle catene del valore globali e della competitività, anche le imprese svizzere possono avere interesse a dislocare la produzione (almeno in parte) in altri Paesi. È dunque importante che esistano condizioni quadro favorevoli, non solo per il commercio, ma anche per gli investimenti. Il nostro è uno dei dieci Paesi al mondo con il maggior volume di investimenti diretti all’estero (dati FMI/Coordinated Direct Investment Survey). Le succursali controllate dalla Svizzera danno lavoro a più di 2 milioni di persone all’estero (dati BNS/investimenti diretti). Al tempo stesso, il nostro Paese è tra i dieci maggiori destinatari di investimenti diretti esteri (dati FMI/CDIS). Le imprese estere danno lavoro a più di 1 milione di persone in Svizzera (dati UST/statistica dei gruppi di imprese STAGRE).
FAQ Investimenti
La Svizzera cerca in linea di principio di negoziare l’accesso al mercato per gli investimenti in tutti i nuovi ALS. I Paesi dell’OCSE hanno già assunto impegni corrispondenti ai sensi dei codici di liberalizzazione dell’OCSE, ma i dispositivi di applicazione degli impegni previsti negli ALS (discussioni in seno al comitato misto, tribunale arbitrale) sono migliori rispetto a quelli dell’OCSE. La protezione degli investimenti effettuati (fase dopo l’accesso al mercato) è disciplinata negli accordi di protezione degli investimenti.
In mancanza di normative generali di diritto internazionale per i settori non legati ai servizi (industria manifatturiera, economia agricola, industria mineraria, produzione di energia) - come ad esempio quelle dell’OMC sulle presenze commerciali nei settori dei servizi - tali obblighi sono negoziati nel capitolo sugli investimenti dell’ALS.
Gli investitori attivi a livello internazionale dipendono da condizioni quadro stabili e prevedibili per i loro investimenti a lungo termine in altri Paesi. L’obbligo di non discriminazione in caso di insediamenti (acquisizione o costituzione di società) assunto nell’ambito di un trattato internazionale offre agli investitori la necessaria certezza giuridica supplementare.
Ultima modifica 19.10.2020