Gli ALS stipulati dall’AELS prevedono norme di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che includono misure per la loro applicazione. Una protezione adeguata e attuabile della proprietà intellettuale è una priorità fondamentale per la Svizzera e per la sua economia improntata all’innovazione. Le disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale si fondano sui principi dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
Un Paese innovativo come la Svizzera necessita di un sistema adeguato di protezione della proprietà intellettuale. La crescente liberalizzazione degli scambi richiede perciò anche una migliore protezione dei diritti sui beni immateriali per i prodotti e i servizi scambiati. Negli ultimi anni la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel commercio globale ha assunto una crescente importanza.
Circa l’80 % delle esportazioni svizzere poggiano in un modo o nell’altro sui diritti di proprietà intellettuale. La protezione dei brevetti è ad esempio importante per il settore chimico e farmaceutico e per l’industria delle macchine. Settori come quelli alimentare o orologiero dipendono a loro volta da una buona protezione dei marchi. In generale gli ALS dell’AELS coprono tutti i diritti sui beni immateriali, in particolare i brevetti, la protezione dei risultati dei test, il design, i diritti d’autore, i marchi, le indicazioni di provenienza, la protezione della «Swissness» e le indicazioni geografiche.
Il testo dell’accordo si fonda su standard internazionali e crea, tramite norme trasparenti e prevedibili, una certezza giuridica per gli aventi diritto. Il capitolo sui diritti di proprietà intellettuale contiene anche una parte sulla loro applicazione, ad esempio nel caso delle misure doganali. Le disposizioni relative ai diritti sui beni immateriali sottostanno al meccanismo di composizione delle controversie dell’ALS. Ulteriori informazioni sulla proprietà intellettuale in Svizzera sono consultabili qui.
FAQ Diritti di proprietà intellettuale
Il capitolo sulla proprietà intellettuale si fonda sui trattati internazionali esistenti e soprattutto sull’Accordo TRIPS, chiarendone alcune disposizioni e precisando aspetti che non sono disciplinati in dettaglio negli accordi multilaterali. Può inoltre integrare altre richieste delle parti contraenti. Rispetto agli accordi multilaterali, l’ALS può riflettere la situazione giuridica degli Stati contraenti in modo più preciso e quindi più completo e comprensibile per gli operatori economici.
L’ALS offre pertanto una maggiore sicurezza giuridica ai titolari di diritti di proprietà intellettuale e, di conseguenza, promuove il commercio e gli investimenti tra i Paesi partner. Il quadro giuridico più ampio creato dall’ALS comprende anche disposizioni sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più dettagliate rispetto a quelle degli accordi multilaterali, come nel caso delle misure doganali.
La subordinazione del capitolo sulla proprietà intellettuale al meccanismo di risoluzione delle controversie dell’ALS offre un’altra opzione per far valere i diritti garantiti e per risolvere più rapidamente i casi problematici attraverso la via bilaterale.
Inoltre, le istituzioni create nell’ambito dell’ALS, come il comitato misto, fungono da piattaforma supplementare per affrontare le questioni e le sfide legate alla proprietà intellettuale e per promuovere la cooperazione tra i Paesi partner.
Un marchio è un segno distintivo protetto che consente a un’impresa di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In Svizzera, ai sensi della legge, possono costituire dei marchi tutti i segni rappresentabili graficamente: parole, combinazioni di lettere o cifre, rappresentazioni figurative (p. es. loghi), forme tridimensionali, slogan, a sé stanti o combinati tra loro, o anche marchi sonori costituiti da brevi melodie. Negli ALS, la Svizzera si adopera per fare in modo che le parti contraenti garantiscano questa stessa concezione e assicurino una protezione adeguata e concreta dei marchi. In particolare pone l’accento sulla protezione dei marchi noti e rinomati, conosciuti al di là dei confini svizzeri e quindi più esposti al rischio del free-riding («parassitismo»). La Svizzera intende garantire che questi marchi possano beneficiare di una protezione anche se non sono registrati nel Paese partner o al di là dei prodotti e servizi per i quali sono registrati. Molte imprese svizzere note per la qualità dei loro prodotti – ad esempio alimentari o di alta gamma – oppure imprese che forniscono servizi altamente affidabili sono titolari di marchi famosi in tutto il mondo e attraverso gli ALS godono di una migliore protezione. Gli ALS contengono anche disposizioni sull’applicazione dei diritti di marchio, incluse misure doganali come il sequestro di merci alla frontiera. Questo tipo di misure è importante soprattutto per i prodotti che sono spesso oggetto di contraffazioni, come ad esempio gli orologi.
Un brevetto è un titolo che protegge un’invenzione tecnica e generalmente conferisce un diritto di utilizzo esclusivo per un periodo di 20 anni. Affinché un’invenzione sia brevettabile devono essere soddisfatti determinati criteri; in particolare l’invenzione deve essere nuova, deve risultare da un’attività inventiva e deve essere applicabile a fini industriali.
In Svizzera sono attualmente in vigore più di 130 000 brevetti. Il nostro Paese è così al primo posto nel mondo per numero di brevetti pro capite. I brevetti costituiscono un importante incentivo all’innovazione perché consentono alle imprese svizzere che investono in quest’ambito di proteggere le loro invenzioni. Questa protezione è importante per molti settori dell’economia svizzera, come l’industria meccanica e il settore chimico–farmaceutico, ma anche l’orologeria e l’industria degli strumenti di precisione.
Considerata l’importanza della protezione dell’innovazione e dei brevetti per l’economia elvetica, l’inclusione di disposizioni in materia negli ALS mira a garantire una protezione adeguata nei Paesi con cui la Svizzera intrattiene rapporti commerciali. Le disposizioni sui brevetti contenute negli ALS stabiliscono ad esempio i criteri di brevettabilità ed elencano anche alcune eccezioni al riguardo. Ciò assicura un sufficiente grado di chiarezza giuridica sulla brevettabilità delle invenzioni per tutte le parti contraenti. Di conseguenza, le disposizioni in materia di brevetti creano condizioni quadro che contribuiscono a instaurare un clima favorevole al commercio, agli investimenti e all’innovazione, favorendo anche lo scambio di informazioni. Un’adeguata protezione delle invenzioni è inoltre fondamentale nel settore sanitario per lo sviluppo di nuovi farmaci e quindi per promuovere lo sviluppo di tecnologie più efficaci.
Gli ALS prevedono anche disposizioni sull’applicazione dei diritti di brevetto, comprese le misure doganali.
Le indicazioni geografiche (IG) sono denominazioni che designano prodotti con caratteristiche e qualità attribuibili alla loro provenienza geografica. Questi prodotti sono realizzati con metodi di produzione locali e tradizionali. Esempi di denominazioni svizzere: St. Galler Kalbsbratwurst, Tête de Moine, Gruyère, Chocolat suisse o anche le denominazioni vinicole.
Le IG favoriscono il commercio di specialità locali e regionali e sono quindi uno strumento interessante per promuovere uno sviluppo economico regionale sostenibile. In parallelo aumentano l’attrattiva di specialità e prodotti di qualità, anche sui mercati internazionali, sia per la Svizzera che per i Paesi partner.
Negli ALS, la Svizzera mira a garantire un’adeguata protezione delle IG, in particolare prevedendo un elevato livello di protezione non solo per le denominazioni di vini e superalcolici - come fa l’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - ma anche per altri prodotti, come il formaggio o altri alimentari, nonché per i prodotti non agricoli.
Il nostro Paese vuole inoltre garantire la protezione delle indicazioni di provenienza, come «Swiss», «Switzerland», i nomi dei Cantoni e delle regioni o la croce svizzera. Stabilisce quindi disposizioni per assicurare che tali indicazioni non vengano utilizzate su prodotti o servizi in modo da indurre i consumatori a credere che provengano dalla Svizzera quando invece non è così. Gli ALS contribuiscono pertanto a preservare a lungo termine la reputazione di prodotti e servizi di qualità sui mercati internazionali.
Gli ALS prevedono anche disposizioni sull’applicazione di questi diritti, comprese le misure doganali.
Ultima modifica 04.09.2020