Diversi atti legislativi svizzeri rimandano direttamente alle convezioni principali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Per ottenere l’esenzione dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (biocarburanti) o per aggiudicarsi un appalto pubblico, questi atti fissano come esigenza minima il rispetto di tali convenzioni.
Biocarburanti
Per promuovere i biocarburanti, la legislazione svizzera prevede che questi ultimi possano essere esonerati dall’imposta sugli oli minerali a patto che soddisfino determinate esigenze. In questo senso, ad esempio, le condizioni di produzione devono essere socialmente accettabili e la coltivazione delle materie prime per la produzione dei biocarburanti deve essere avvenuta solamente su superfici acquistate legalmente (art. 12b cpv. 1 lett. d ed e LIOm; RS 641.61). L’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali precisa, a proposito di esigenze sociali, che le esigenze relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono adempiute se «all’atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei biocarburanti sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o, almeno, le convenzioni principali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)» (art. 19d cpv. 1 lett. b OIOm; RS 641.611).
L’agevolazione fiscale è concessa soltanto agli importatori e ai produttori che hanno reso verosimile l’adempimento delle esigenze minime da parte dei loro carburanti. L’importatore e il produttore devono attestare, ognuno mediante una dichiarazione personale, che tali esigenze sono adempiute. La SECO è responsabile di esaminare la verosimiglianza in materia di rispetto dei criteri sociali e di informare la Direzione generale delle dogane, che decide poi formalmente sulla concessione dell’agevolazione fiscale.
Pagina Internet della Direzione generale delle dogane relativa ai biocarburanti