Sono considerati giovani lavoratori i lavoratori (ragazzi e ragazze) fino ai 18 anni compiuti (cfr. art. 29 cpv. 1 LL)
Disposizioni generali
In Svizzera è possibile iniziare a lavorare a partire dai 15 anni compiuti.Delle eccezioni sono tuttavia previste per lavori leggeri o in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Inoltre i Cantoni possono autorizzare i giovani che hanno compiuto i 14 anni a iniziare una formazione professionale di base o a partecipare a programmi di promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
Links
- Età minima (art. 30 LL)
- Lavori leggeri (art. 8 OLL 5)
- Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 7 OLL 5)
- Modulo di notifica per l’impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni
- Occupazione di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico (art. 9 OLL 5)
- Formulaire pour l’autorisation d’occuper des jeunes de moins de 15 ans ayant achevé précocement ou interrompu leur scolarité obligatoire (non disponibile in italiano)
- Opuscolo «Protezione dei giovani lavoratori ― Informazioni per i minori di 18 anni»
L’articolo 2 capoverso 4 LL fa esplicito riferimento a un’età minima ed è stato introdotto in seguito alla ratifica da parte della Svizzera della Convenzione 138 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sull’età minima. Il capoverso si riferisce a queste due basi legali:
Art. 30 LL
Fissa a 15 anni l’età minima per poter lavorare; sono previste eccezioni in casi particolari come lavori leggeri o l’occupazione di giovani prosciolti dall’obbligo scolastico.
Art. 29 cpv. 3 LL e art. 4 OLL 5
Fissa a 18 anni l’età per impiegare i giovani in lavori pericolosi; sono previste eccezioni a partire dai 15 anni nell’ambito della formazione professionale di base (art. 4a OLL 5) o di offerte transitorie (art. 4b OLL 5).
Ciò significa che, salvo nei casi eccezionali menzionati sopra, nelle aziende elencate all’articolo 2 capoverso 4 LL è vietato impiegare giovani di età inferiore ai 15 anni e che i lavori pericolosi sono vietati ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Le altre disposizioni previste dalla legge e dalle ordinanze sul lavoro non si applicano invece a queste aziende.
La fondazione agriss è stata incaricata dalla SECO di monitorare il lavoro minorile illegale e la protezione dei giovani lavoratori nei settori dell’agricoltura e dell’orticoltura. Negli altri settori i controlli sono effettuati dagli ispettorati cantonali del lavoro.
Generalmente no, ma ci sono diverse eccezioni:
- durante la formazione professionale di base, se stabilito tramite ordinanza (ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4);
- in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di notte (art. 15 OLL 5);
- se il lavoro notturno è autorizzato dalla SECO o dall’autorità cantonale.(art. 12 OLL 5).
Generalmente no, ma ci sono diverse eccezioni:
- durante la formazione professionale di base, se stabilito tramite ordinanza (ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4);
- in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di notte (art. 15 OLL 5);
- se il lavoro notturno è autorizzato dalla SECO o dall’autorità cantonale.(art. 12 OLL 5).
Durata del lavoro e del riposo
La durata del lavoro giornaliero dei giovani lavoratori non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda; in ogni caso, non può superare le nove ore.
Il lavoro diurno deve essere compreso in uno spazio di 12 ore, pause incluse (intervallo di lavoro).
I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare solo fino alle 20 e non possono svolgere lavoro straordinario.
Infine è generalmente vietato il lavoro notturno e domenicale; possono però essere previste deroghe a livello di ordinanza, se ne derivano benefici per la formazione professionale di base o per occupare i giovani in occasione di manifestazioni culturali, artistiche o sportive.
Link
- Durata del lavoro e del riposo
- Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 7 OLL 5)
- Modulo di notifica per l’impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni
- Riposo giornaliero (art. 16 OLL 5)
- Lavoro straordinario (art. 17 OLL 5)
- Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore ai 13 anni è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana (art. 10 OLL 5).
Il lavoro diurno deve essere compreso in uno spazio di 12 ore, pause incluse (intervallo di lavoro).
I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare solo fino alle 20 e non possono svolgere lavoro straordinario.
Infine è generalmente vietato il lavoro notturno e domenicale; possono però essere previste deroghe a livello di ordinanza, ad esempio per occupare i giovani in occasione di manifestazioni culturali, artistiche o sportive.
Durante il periodo scolastico la durata massima del lavoro è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana.
Per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante uno stage di orientamento professionale, la durata massima del lavoro è di otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le ore 06.00 e le ore 18.00, con una pausa di almeno mezz’ora dopo cinque ore di lavoro. La durata massima dello stage di orientamento professionale è di due settimane (art. 11 OLL 5).
Il lavoro diurno deve essere compreso in uno spazio di 12 ore, pause incluse (intervallo di lavoro).
I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare solo fino alle 20 e non possono svolgere lavoro straordinario.
Infine è generalmente vietato il lavoro notturno e domenicale; possono però essere previste deroghe a livello di ordinanza, ad esempio per occupare i giovani in occasione di manifestazioni culturali, artistiche o sportive.
Generalmente i giovani minori di 16 anni compiuti non possono svolgere del lavoro straordinario (art. 31 cpv. 3 LL).
I giovani di età superiore ai 16 anni possono svolgere del lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell’intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00.
I giovani non possono essere impiegati per effettuare del lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione per i casi in cui la loro collaborazione è necessaria per far fronte a disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5).
I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo (art. 31 cpv. 2 LLr). Il giorno prima dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00 (art. 16 cpv. 2 OLL 5).
I giovani possono essere impiegati eccezionalmente fino alle ore 23.00 in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di sera (art. 15 OLL 5).
Generalmente no, ma ci sono diverse eccezioni:
- durante la formazione professionale di base, se stabilito tramite ordinanza (ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4);
- in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di notte (art. 15 OLL 5);
- se il lavoro notturno è autorizzato dalla SECO o dall’autorità cantonale.(art. 12 OLL 5).
Generalmente no, ma ci sono diverse eccezioni:
- durante la formazione professionale di base, se stabilito tramite ordinanza (ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4);
- in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di domenica (art. 15 OLL 5);
- nelle aziende situate in zone turistiche nell’ambito della formazione professionale di base, per 26 domeniche per anno civile (art. 15 OLL 5);
- se il lavoro notturno è autorizzato dalla SECO o dall’autorità cantonale(art. 13 OLL 5).
Lavori pericolosi
Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.
Il DEFR stabilisce in un’ordinanza quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi.
Generalmente no, ma ci sono diverse deroghe a tale divieto per i giovani di età superiore ai 15 anni se lo svolgimento di lavori pericolosi è necessario per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base o per frequentare corsi riconosciuti dalle autorità. È inoltre possibile, a determinate condizioni, impiegare giovani di età superiore ai 15 anni se i lavori pericolosi sono svolti nell’ambito di un provvedimento d’integrazione professionale o di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base.
Dipende se l’allegato al piano della formazione professionale di base (con attestato federale di capacità o con certificato federale di formazione pratica) che stanno seguendo i giovani in questione contempla il trasporto di merci pesanti con un carrello elevatore a forche:
- In caso affermativo, non c’è bisogno di un’autorizzazione speciale da parte della SECO/Condizioni di lavoro: i giovani possono quindi semplicemente seguire un corso di base per imparare a manovrare i carrelli elevatori a forche e poi ricevere le istruzioni specifiche all’interno dell’azienda per il trasporto di merci pesanti.
- In caso negativo, l’azienda di tirocinio deve presentare una domanda di autorizzazione alla SECO/Condizioni di lavoro, nella quale illustra l’indispensabilità di questa attività pericolosa (art. 4 cpv. 6 OLL 5). La domanda dovrà essere corredata di una copia del contratto di tirocinio, di una copia della licenza di condurre di categoria G, F o superiore del tirocinante – se questi la possiede – (art. 3 cpv. 3 ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC) e dell’iscrizione al corso di base per imparare a manovrare i carrelli elevatori a forche.
I giovani che svolgono un tirocinio al di fuori di una formazione professionale di base, oppure un pretirocinio, una formazione empirica o uno stage d’orientamento professionale non sono autorizzati a manovrare carrelli elevatori a forche. Per seguire il corso menzionato sopra occorre aver compiuto 18 anni.
- Elenco delle professioni SEFRI (piani di formazione associati alle varie formazioni professionali di base)
- Indicazioni relative all’OLL 5 (RS 822.115, in particolare indicazioni sull’art. 4 OLL 5, Lavori pericolosi)
- Direttiva CFSL 6518 «Formazione e istruzione per conducenti di carrelli per la movimentazione» (tra cui i carrelli elevatori a forche)
- Pubblicazioni della SUVA sui requisiti particolari relativi ai manovratori di gru industriali, ponti mobili, DPI anticaduta ecc. (in tedesco)
- Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC (RS 741.51; Licenze di condurre per le categorie speciali secondo l’art. 3 cpv. 3 OAC)
- Lista di controllo «Esame carrelli elevatori» (in francese e tedesco)
No, non è consentito.
Se gli stage di orientamento rappresentano uno strumento utile e apprezzato per valutare la motivazione, l’interesse e l’idoneità di un giovane per una determinata azienda, non ci sono motivi sufficientemente validi per far svolgere ai giovani un lavoro pericoloso in un lasso di tempo così breve. È sufficiente che siano in grado di svolgere autonomamente lavori non pericolosi e che possano assistere allo svolgimento di lavori pericolosi (art. 4b cpv. 2 OLL 5).
Ultima modifica 28.10.2024
Contatto
Segreteria di Stato dell'economia SECO Condizioni di lavoroHolzikofenweg 36
CH-3003 Berna