A volte può capitare di ricevere delle lettere con su scritto «Complimenti per la vincita!» o «Congratulazioni, ha indovinato la risposta al nostro quiz di agosto!».
Sulle promesse di vincita non ci sarebbe nulla da ridire, ma solo se mantengono le promesse e non chiedono nulla in cambio. Se però nella stessa lettera si invita il vincitore ad andare a ritirare il premio, a versare una somma di denaro in contropartita o a telefonare a un numero a pagamento, è il caso di non fidarsi.
Molte volte il destinatario pensa di aver vinto una somma in contanti, un viaggio o articoli casalinghi. Per motivarlo a ritirare il premio si pubblicizzano altri regali, cesti regalo o vari set in omaggio. Il presunto vincitore deve partecipare in cambio a un viaggio in pullmann o a un pranzo. Anziché ricevere il premio promesso, i partecipanti devono sorbirsi per ore presentazioni di merci in vendita.
Che cosa prevede la legge?
L’articolo 3 capoverso 1 lettera t della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) recita:
Art. 3 cpv. 1 lett. t LCSl
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque nell’ambito di un concorso o di un’estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un’indennità per spese, all’acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un’altra estrazione a sorte.
Se la vincita non viene consegnata, il comportamento rientra nelle fattispecie illecite di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LCSl (fornitura di indicazioni fallaci).
Art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza.
cestinare direttamente le promesse di vincita che sembrano poco serie;
non partecipare ai viaggi promozionali, alle gite o ai pranzi proposti. Tutti questi eventi non prevedono la consegna delle vincite promesse. Si tratta di viaggi promozionali o di manifestazioni in cui si presentano merci o servizi in vendita.
Dalle esperienze di altri partecipanti risulta che queste manifestazioni sono concepite in modo tale che si è quasi costretti ad acquistare un prodotto o un servizio. La maggior parte delle persone presenti si rende conto che i prezzi proposti sono elevati, ma pensa di fare comunque un affare perché le condizioni offerte appaiono vantaggiose.
Le promesse di vincita sarebbero rivendicabili in tribunale (azione civile), ma si tratta di una procedura costosa e complessa, per cui raramente ne vale la pena.
Per potersi esprimere sulla validità di un acquisto o di un contratto stipulato durante una manifestazione sleale bisogna esaminare, di caso in caso, tutte le circostanze. Il contratto può essere impugnato per errore e inganno. Spetta poi al tribunale stabilire se il prezzo d’acquisto è rimborsabile.
Si può anche far valere il diritto di revoca secondo gli articoli 40a-40f del Codice delle obbligazioni (CO) (Link zum OR). In base all’articolo 40a CO, nel caso di contratti a domicilio o di contratti analoghi il cliente ha 15 giorni di tempo per presentare una dichiarazione scritta di revoca del contratto. Questa può essere la soluzione ideale nei casi in cui la merce deve essere pagata al termine della manifestazione o il giorno successivo (per il tramite di un rappresentante che passa a riscuotere).
Per quanto riguarda i viaggi promozionali, la difficoltà maggiore è reperire a posteriori una persona o una ditta responsabile. Per questo motivo vi consigliamo di essere prudenti e accorti nella stipula di contratti durante le manifestazioni di questo genere e di farvi rilasciare sempre una ricevuta che riporti i nomi delle persone e delle società responsabili, inclusi gli indirizzi, la ragione sociale, le persone di riferimento e i numeri di telefono.
Anche se vi sentite sotto pressione, non cedete alle insistenze dei venditori, non fatevi convincere e soprattutto non firmate alcun tipo di contratto. Se necessario avvisate la polizia.
La SECO può avviare un’azione civile o penale per concorrenza sleale se sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone (interessi collettivi). La SECO non interviene però nei singoli casi.
Le persone coinvolte possono sporgere autonomamente denuncia penale alla polizia o al ministero pubblico per concorrenza sleale o avviare una procedura civile.