Nell’ambito degli accordi di libero scambio (ALS) vengono concesse preferenze tariffali bilaterali per i beni prodotti interamente o sufficientemente lavorati sul territorio dello Stato contraente e che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. Nel «Sistema di preferenze generalizzate» svizzero valgono preferenze tariffali autonome per prodotti provenienti da Paesi riconosciuti dalla Svizzera come Paesi in via di sviluppo.
Per poter beneficiare delle preferenze tariffali i prodotti devono soddisfare le regole d’origine riportate nei protocolli sulle regole d’origine (disponibili su questo link) o nell’ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39).
Cumulo dell’origine
All’atto del cumulo, il valore aggiunto (produzione di materiali o lavorazione in fasi di produzione) prodotto in diversi Paesi partner di libero scambio, viene sommato per soddisfare i criteri per l’ottenimento dello status di prodotto originario. Esistono diverse tipologie di cumulo dell’origine: (i) cumulo bilaterale fra due partner di un accordo di libero scambio; (ii) cumulo diagonale fra tre o più partner di un accordo di libero scambio con le stesse regole d’origine; (iii) cumulo incrociato fra tre o più partner di un accordo di libero scambio con regole d’origine diverse; e (iv) cumulo totale, ossia il raggruppamento di diverse fasi di fabbricazione avvenute in punti diversi all’interno di una zona di libero scambio.
Convenzione regionale sulle regole d’origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM)
La «Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle regole d’origine preferenziali paneuromediterranee» («Convenzione PEM»; RS 0.946.31) è entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2012. La Convenzione mira a uniformare le regole d’origine dei diversi Paesi partner della PEM per facilitare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all’interno di questa zona senza modificare la sostanza degli accordi di libero scambio esistenti. La Convenzione crea una zona di cumulo diagonale.
Convenzione PEM riveduta
Adottando la Convenzione PEM, nel 2011, i Paesi partner si sono impegnati a rivedere le relative norme, che risalgono agli anni ‘70 e non riflettono più le catene di produzione odierne. Il 7 dicembre 2023, le parti contraenti hanno adottato la revisione della Convenzione PEM. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. La revisione semplifica il quadro giuridico e la certificazione d’origine, consente una maggiore flessibilità nelle catene di approvvigionamento e garantisce quindi un migliore allineamento tra le regole d’origine e le catene di produzione nella zona PEM.
Al fine di agevolare la transizione alla Convenzione PEM riveduta, il 12 dicembre 2024 le parti hanno adottato disposizioni transitorie. In particolare, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le norme di origine della vecchia Convenzione PEM potranno continuare ad essere applicate parallelamente alle norme di origine della Convenzione PEM rivedute.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella nota informativa riportata di seguito.