Promemoria sulla disdetta e sulla protezione dalle disdette

Questo promemoria, pubblicato nel 1995 ma sempre attuale, informa in merito ai termini legali di disdetta, alla disdetta abusiva, alla disdetta in tempo inopportuno e alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Promemoria sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di servizio militare e di protezione civile oppure di servizio civile

La durata delle vacanze può essere ridotta quando un lavoratore presta il servizio militare obbligatorio? È possibile licenziare una persona che presta servizio civile e, in caso affermativo, quando? La risposta a queste e ad altre domande si trova nel promemoria (stato marzo 2022).
Protezione della maternità - Informazioni per le dipendenti in gravidanza, nel post-parto e in allattamento

Questo opuscolo illustra dal punto di vista della legge sul lavorola posizione giuridica delle donne professionalmente attive e gliobblighi del datore di lavoro.
Istruzioni
Extension du champ d’application de conventions collectives de travail : directives

Disponibile unicamente in francese
Informazioni
Licenziamenti collettivi
Il Codice delle obbligazioni (CO, art. 335d – 335g) stabilisce che il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto
- a consultare i lavoratori e
- a informare per scritto l'ufficio cantonale del lavoro.
Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un’azienda dal datore di lavoro a un numero minimo di lavoratori entro un periodo di 30 giorni (art. 335d CO).
Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f CO). Deve pertanto consultarli prima di prendere la decisione definitiva e prima di notificare il licenziamento collettivo all'ufficio cantonale del lavoro e alle persone interessate. Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto, almeno le informazioni indicate nell'articolo 335f, capoverso 3, lettere a-d (in particolare i motivi del licenziamento collettivo e il numero di persone licenziate). Deve poi trasmettere una copia della comunicazione all’ufficio cantonale del lavoro. Egli dà ai lavoratori almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. Il datore di lavoro deve prendere atto delle proposte ed esaminarle seriamente. Se il datore di lavoro notifica i licenziamenti senza avere consultato i lavoratori, tali licenziamenti sono abusivi (art. 336 cpv. 2 lett. c e 336a cpv. 3 CO).
Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere ai lavoratori una copia di detta notifica. La notifica deve contenere i risultati della consultazione nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo. Anche i lavoratori possono presentare all'ufficio del lavoro le proprie osservazioni. L’ufficio del lavoro non è tenuto a verificare che la procedura di consultazione sia stata rispettata; deve unicamente cercare di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo. Il rapporto di lavoro disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo cessa in ogni caso non prima di 30 giorni dopo la notifica all’ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo (art. 335g CO).
Vacanze
Il Codice delle obbligazioni (CO) contiene disposizioni concernenti:
- la durata delle vacanze;
- la riduzione della durata delle vacanze;
- la continuità e la data delle vacanze;
- il salario relativo alle vacanze.
Vi presentiamo brevemente le principali disposizioni legali:
- Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno, almeno quattro settimane di vacanza e ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti almeno cinque settimane di vacanza (art. 329a cpv. 1 CO).
- La durata delle vacanze può essere ridotta se il lavoratore è impedito di lavorare più a lungo di un determinato periodo (art. 329b CO).
- Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno; esse devono comprendere almeno due settimane consecutive (art. 329c cpv. 1 CO).
- Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze (art. 329d cpv. 1 CO).
- Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).
Versamento del salario in caso di malattia
Nel rapporto di lavoro, i lavoratori forniscono una prestazione di lavoro dovuta per contratto, in cambio della quale il datore di lavoro versa loro il salario pattuito. Se la prestazione di lavoro non è fornita, non è dovuto per principio alcun salario, tranne nel caso di mora del datore di lavoro, ossia se quest'ultimo non è in grado di dare al lavoratore il lavoro convenuto.
Se si verifica un impedimento del lavoratore senza colpa da parte sua, come nel caso di malattia, di infortunio, di prestazione del servizio militare, ecc., la legge prevede tuttavia che il salario continui ad essere versato. Il salario deve ancora essere versato per tre settimane durante il primo anno di lavoro e poi per un periodo più lungo con il proseguimento del rapporto di lavoro. L'esatta durata dell'obbligo di pagamento del salario varia in funzione del Cantone nel quale la prestazione di lavoro è fornita e secondo la pratica dei diversi tribunali. Questi ultimi utilizzano a tale scopo delle tabelle che fissano il diritto al salario in funzione del numero di anni di lavoro. Esistono una scala bernese, una scala zurighese e una scala basilese. È possibile sostituire la regolamentazione legale con un accordo scritto, purché questo sia almeno altrettanto favorevole per il lavoratore.
Una tale clausola contrattuale prevede spesso la stipulazione di un'assicurazione relativa al versamento di indennità giornaliere. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, una copertura assicurativa di questo tipo è considerata almeno equivalente alle disposizioni previste dalla legge se, da un lato, garantisce il versamento di indennità giornaliere pari all'80% del salario a partire da non più di 3 giorni di perdita di guadagno e per una durata di 720 giorni e se, dall'altro, il datore di lavoro si fa carico di almeno metà del premio assicurativo. Oltre all'assicurazione contro le malattie, è anche possibile stipulare un'assicurazione maternità. La stipulazione di assicurazioni di indennità giornaliera non è prevista dalla legge ma può essere imposta a un determinato settore mediante un CCL.
Ultima modifica 06.04.2021