La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è disciplinata nella legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e nella relativa ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).
Applicazione e sorveglianza
L’applicazione e la sorveglianza del rispetto di queste prescrizioni nelle aziende sono ripartite tra diversi organi di esecuzione.
Sono competenti in materia di prevenzione degli infortuni professionali:
gli ispettorati cantonali del lavoro
- nelle aziende non industriali.
l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni SUVA
- nelle aziende industriali e in quelle che presentano elevati pericoli sul lavoro.
l’Ispezione federale del lavoro:
- nelle amministrazioni, nelle aziende e negli stabilimenti della Confederazione.
La prevenzione delle malattie professionali è di competenza della SUVA in tutte le aziende.
La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL
La CFSL, in quanto referente principale e centro di coordinamento, ha il compito di proteggere il più possibile i lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali. Essa vigila sull’applicazione uniforme in tutte le aziende delle prescrizioni in materia di sicurezza, coordina le aree di competenza degli organi di esecuzione e garantisce l’utilizzo appropriato dei mezzi disponibili.
Provvedimenti adottati dalle aziende per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Ogni azienda ha l’obbligo di registrare e valutare tutti i rischi presenti al suo interno, di prendere le misure precauzionali necessarie e di riportare tali rischi a un livello accettabile. Se tra i rischi figurano i cosiddetti «pericoli particolari», l’azienda è tenuta a far capo a medici del lavoro competenti e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (esperti della sicurezza, ingegneri della sicurezza, igienisti del lavoro). Tale obbligo è disciplinato nell’OPI e nella direttiva CSFL 6508.
Ultima modifica 24.01.2025