Novità relative all'articolo 9c dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) in seguito all'entrata in vigore dell'OMB modificata e della legge sul materiale bellico (LMB) il 1° maggio 2022.
Le riparazioni sono escluse dalla procedura di autorizzazione semplificata, oggetto dell'articolo 9c OMB. Ciò significa che un'autorizzazione di importazione temporanea per le riparazioni e un'autorizzazione di (ri)esportazione definitiva devono essere richieste tramite Elic.
Il richiedente è tenuto a indicare le rispettive transazioni in modo tale che l'autorità che rilascia l'autorizzazione capisca qual è il nesso reciproco tra entrambe.
Se i costi di elaborazione non fossero noti al momento di presentare le domande, per le importazioni si applica la tassa minima di CHF 50.- e per le esportazioni quella normale, piena (0,8% del valore della merce). I costi di elaborazione effettivi devono essere notificati alla SECO tramite Elic dopo la riesportazione (indicare separatamente i costi di elaborazione e il materiale nuovo). È possibile chiedere il rimborso degli emolumenti riscossi in eccedenza entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OMB.
Importante: questa novità potrebbe avere ricadute per quanto riguarda la legislazione sul controllo delle armi e dei beni a duplice impiego.
Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda.