Il lavoro notturno prolungato può comportare danni o problemi alla salute. La qualità del sonno durante il giorno e di quello durante la notte non è uguale. È quindi importante accordare ai lavoratori occupati regolarmente durante la notte periodi di riposo supplementari durante i quali possono riprendersi dalla fatica legata al lavoro notturno. La LL prevede pertanto di accordare un supplemento di tempo pari al 10% della durata del lavoro notturno svolto sotto forma di tempo libero supplementare.
Dal 1° agosto 2003 questo supplemento del 10% è obbligatorio per tutti i lavoratori.
Il supplemento di tempo del 10% non può essere sostituito con una prestazione in denaro, tranne nei casi eccezionali citati qui di seguito o alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 22 LL e 17 OLL 1). Per contro il riposo compensativo accordato per il supplemento di tempo deve essere pagato.
Il supplemento di tempo deve essere effettivamente concesso. In base alla legge, non sarebbe in particolare consentito aumentare contrattualmente la durata settimanale del lavoro del 10% per compensare l’obbligo di accordare questi periodi di riposo supplementari. Secondo l’articolo 342 del Codice delle obbligazioni il lavoratore ha un’azione di diritto civile per ottenere il supplemento di tempo, a cui in virtù dell’articolo 341 capoverso 1 CO non può validamente rinunciare (art. 341 cpv. 1 CO). Non può essere prevista nemmeno una disdetta per modifica del contratto in relazione all’aumento della durata settimanale del lavoro, in quanto si tratterebbe, conformemente all’articolo 336 CO, di una disdetta abusiva data per impedire l’insorgere di pretese giuridiche derivanti dal rapporto di lavoro.